Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 18231 del 2005

ECLI:IT:TARNA:2005:18231SENT

Massima

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L'Amministrazione procedente è tenuta a comunicare l'avvio del procedimento ai soggetti nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/1990. Il mancato adempimento di tale obbligo costituisce un vizio del procedimento che determina l'illegittimità del provvedimento finale. Pertanto, il provvedimento adottato senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento deve essere annullato, in quanto viziato per violazione di legge. L'Amministrazione non può esimersi dall'osservanza di tale formalità, a tutela del diritto di partecipazione e di difesa del destinatario del provvedimento. L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, infatti, pregiudica la possibilità per l'interessato di far valere le proprie ragioni e di influire sul contenuto del provvedimento finale, in violazione del principio del contraddittorio e del giusto procedimento. Il rispetto di tale obbligo di comunicazione costituisce, dunque, un presupposto essenziale per l'adozione di un provvedimento legittimo, a garanzia dei diritti e degli interessi del destinatario.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sez. VII, composto dai Signori:
Dott. Francesco Guerriero - Presidente
Dott. Leonardo Pasanisi - Consigliere rel.
Dott.ssa Mariangela Caminiti - Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 624/2001 Reg. Gen., proposto da
Siemens Information and Communication Networks s.p.a.
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Belvini, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Pozzuoli, alla via Oberdan n. 37/a, ma con domiciliazione da intendersi effettuata presso la Segreteria di questo Tribunale, in Napoli, piazza Municipio, ai sensi dell'art. 19 L. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924 n. 1054;
contro
Il Comune di Casoria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gherardo Marone, presso il cui studi…

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