Cassazione penale Sez. V sentenza n. 26360 del 11 luglio 2002

ECLI:IT:CASS:2002:26360PEN

Massima

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Il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti si configura quando gli imputati, anche sulla base di vincoli familiari, realizzano una stabile organizzazione destinata al traffico di droga, dotata di mezzi idonei all'importazione, comunicazione e sottrazione all'identificazione, nonché di una base logistica di riferimento, a prescindere dal fatto che gli scambi avvengano anche con soggetti estranei al nucleo familiare. L'aggravante della ingente quantità di stupefacenti ricorre quando il quantitativo, pur non raggiungendo valori massimi, sia tale da creare condizioni di agevolazione del consumo nei riguardi di un rilevante numero di tossicodipendenti, secondo l'apprezzamento del giudice di merito che, vivendo la realtà sociale del comprensorio territoriale nel quale opera, è in grado di valutare specificamente la ricorrenza di tale circostanza. Ai fini del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, non basta la mera indicazione di complici, ma occorre che l'aiuto si concreti nell'effettiva sottrazione di risorse rilevanti, suscettibili di essere utilizzate per ulteriori attività delittuose, e nell'effettiva interruzione dell'attività criminosa, non essendo sufficiente un contributo meramente rafforzativo del quadro probatorio a carico di un soggetto già identificato.

Sentenza completa

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di A. A., S. A., T. A. in ordine ai delitti di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, di ricettazione aggravata e di detenzione e spaccio continuati di cocaina e marijuana; la condanna di R. M. in ordine al delitto di detenzione e spaccio continuati di cocaina; la condanna di S. A. altresì per il delitto di false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulle proprie generalità; la condanna di T. A. altresì in ordine ai reati di guida senza patente e di rifiuto di esibire i documenti di riconoscimento.
Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati.
2. A. A., S. A. e T. A. propongono quattro motivi d'impugnazione redatti di due difensori.
Con il primo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione della sentenza impugnata. Lamentano che i giudici del merito abbiano erroneamente ritenuto esistente i…

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