Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 678 del 5 dicembre 1985

ECLI:IT:CASS:1985:678CIV

Massima

Massima ufficiale
Il ricorso alle sezioni unite della corte di cassazione, contro le decisioni del consiglio nazionale forense, deve essere notificato, entro l'unico termine perentorio all'uopo fissato (artt. 56 del R.D. legge 27 novembre 1933 n.. 1578 e 66 del R.D. 22 gennaio 1934 n.. 37), anche al consiglio dell'ordine professionale che ha emesso il provvedimento impugnato innanzi al consiglio nazionale, senza che possa farsi luogo all'integrazione del contraddittorio, prevista dall'art.. 331 cod. proc. civ., nel caso di tempestiva notificazione al pubblico ministero ed al suddetto consiglio nazionale, stante la qualità di contraddittore essenziale del consiglio locale.

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