ECLI:IT:CASS:2002:35267PEN
1. M. P. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di Appello di Firenze aveva respinto "in executivis" la richiesta di applicazione dell'indulto di cui al d.P.R. 744/81 al delitto di estorsione aggravata previsto dall'art. 629, comma 2, c. p. per il quale il medesimo, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva ed alle aggravanti contestate, era stato condannato alla pena detentiva di anni tre di reclusione. 2. Deduce il ricorrente che il giudizio di comparazione fra circostanze attenuanti ed aggravanti rendeva non operante l'esclusione dell'indulto dal delitto di estorsione aggravata prevista dall'art. 8 d.P.R. 744/81 e, comunque, l'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 1, n. 1 c. p., essendo stato commesso il fato da un numero di persone inferiore a quello indicato nel detto articolo. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e, dunque, deve essere dichiarato i…
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