Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1961 del 28 maggio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:1961PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 7 bis della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 non prevede un provvedimento modificativo di quello che ha disposto l'obbligo di soggiorno in un determinato comune, bensi` un provvedimento che (ferma restando la misura di prevenzione gia` applicata) consenta di soddisfare gravi esigenze (determinate e temporanee), attinenti alla salute della persona sottoposta alla detta misura. Sicche` il procedimento previsto dal citato articolo e` diretto ad accertare i gravi motivi di salute che giustifichino la deroga al provvedimento di prevenzione; e quindi si presenta del tutto autonomo rispetto a quest`ultimo e ai motivi che lo hanno giustificato. Ne consegue che la competenza del Tribunale a provvedere sulla relativa istanza ha carattere funzionale e non viene meno per la circostanza che il giudizio di merito sulla misura di prevenzione applicata spetti frattanto, a seguito di impugnazione dell'interessato, alla Corte di Appello. (Fattispecie in tema di conflitto di competenza).   da vedere: Sen 30/05/1989 1123 sez 1 Pen

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