Cassazione civile Sez. I sentenza n. 2561 del 12 marzo 1987

ECLI:IT:CASS:1987:2561CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di competenza arbitrale sulle controversie inerenti ad appalto di opera pubblica, l' art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n. 741, il quale, sostituendo l'art. 47 del capitolato approvato con d.p.r. 16 luglio 1962 n. 1063 stabilisce che detta competenza puo` essere derogata solo in forza di un`apposita clausola, inserita nel bando od invito di gara, ovvero, in caso di trattativa privata, nel contratto, non trova applicazione, in difetto di espressa previsione di retroattivita`, nelle cause pendenti con riguardo a contratti perfezionatisi prima della sua entrata in vigore, trattandosi d`innovazione attinente non all'indicata competenza ed alla sua derogabilita`, ma alle modalita` negoziali con le quali la deroga deve essere espressa. Nelle predette cause, pertanto, rimane applicabile l'originario testo del citato art. 47, in base al quale la competenza arbitrale e` esclusa per effetto della mera proposizione della domanda davanti all'autorita` giudiziaria, ovvero dell'espressione di una volonta` contraria al procedimento arbitrale da parte del soggetto convenuto dinanzi agli arbitri.

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