Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 27 del 7 novembre 2000

ECLI:IT:CASS:2000:27PEN

Massima

Massima ufficiale
Il ricorso per cassazione, impropriamente proposto avverso il provvedimento del pubblico ministero che dispone circa l'esecuzione di sentenza penale di condanna, non può essere qualificato come istanza idonea ad attivare il procedimento di incidente di esecuzione, in applicazione del principio, dettato per le impugnazioni stricto sensu dall'art. 568 comma 5 c.p.p. Quando, in presenza di un provvedimento di esecuzione di una sentenza penale emesso dal pubblico ministero nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, l'interessato abbia proposto, anziché incidente di esecuzione, ricorso per cassazione, quest'ultimo, poiché riguarda un provvedimento non giurisdizionale, né suscettibile di impugnazione, è inammissibile, a nulla rilevando che con esso siano stati dedotti vizi di legittimità, e non è qualificabile come incidente di esecuzione con la contestuale trasmissione degli atti al giudice competente. (La Corte ha, peraltro, precisato che la declaratoria di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di attivare in ogni tempo la procedura incidentale di esecuzione, il provvedimento emesso all'esito della quale è ricorribile per cassazione).

Sentenza completa

Svolgimento del processo
1. - Con sentenza del 22.1.1999 la Corte d'Appello di Torino, in parziale riforma di quella 13.5.1997 del locale tribunale, nell'assolvere gli imputati dai delitti di emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti, ribadiva l'affermazione di responsabilità e la condanna di Di M.N. per i delitti di frode fiscale di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) e f), l. n. 516 del 1982 (mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti e corrispondente indicazione nelle dichiarazioni dei redditi relative agli anni 1991 e 1992 di componenti negativi in misura diversa da quella effettiva: capi 11 e 12) e per il reato di truffa comunitaria inerente alla commercializzazione di olio d'oliva ex art. 640 bis c.p. (capo 20), e di R.G., in concorso col Di M.N., per i medesimi delitti di frode fiscale (capi 11 e 12), unificati nel vincolo della continuazione;
rideterminava altresì la pena principale complessiva, per il primo, in an…

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