Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2708 del 2012

ECLI:IT:TARCT:2012:2708SENT

Massima

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Il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale adottato dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro è un atto amministrativo che incide direttamente sulla libertà di iniziativa economica privata, tutelata dall'art. 41 della Costituzione. Pertanto, tale provvedimento deve essere adottato nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, in modo da limitare il sacrificio della libertà di impresa nella misura strettamente necessaria al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio del potere sanzionatorio. L'Amministrazione è tenuta a valutare attentamente la situazione concreta, bilanciando gli interessi in gioco, e a motivare adeguatamente la scelta della misura sospensiva, dimostrando la sua idoneità, necessità ed effettiva proporzionalità rispetto alla gravità della violazione accertata. In caso di sproporzione tra il provvedimento adottato e la condotta sanzionata, il giudice amministrativo è chiamato a sindacare la legittimità dell'atto, annullandolo per violazione di legge e dei principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost. Inoltre, il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale deve essere adottato nel rispetto del contraddittorio procedimentale, garantendo all'imprenditore il diritto di difesa e di partecipazione al procedimento, al fine di consentirgli di rappresentare le proprie ragioni e di influire concretamente sull'esito del provvedimento finale. In caso di mancato rispetto di tali garanzie procedimentali, il provvedimento può essere annullato per violazione del principio del giusto procedimento di cui all'art. 1 della L. 241/1990. Infine, la sopravvenuta revoca del provvedimento di sospensione, a seguito dell'impugnazione da parte dell'imprenditore, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, ferma restando la condanna dell'Amministrazione al pagamento delle spese di giudizio, in considerazione della soccombenza virtuale derivante dal riconoscimento dell'illegittimità del provvedimento impugnato.

Sentenza completa

N. 03664/2011
REG.RIC.

N. 02708/2012 REG.PROV.COLL.

N. 03664/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3664 del 2011, proposto da:
((omissis)) di ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv.((omissis)) in Catania, via Livorno,n. 10;

contro

Assessorato Reg.le alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro in persona dell’Assessore p.t.- Dip. Reg. Lavoro - Servizio XX - Isp.to Prov.le del Lavoro di Ragusa in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria per legge in Catania , Via Vecchia Ognina n. 149;
InN.P.S, - Istitut…

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