Cassazione penale Sez. V sentenza n. 394 del 12 giugno 1991

ECLI:IT:CASS:1991:394PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di misure cautelari personali, l`art. 299, primo comma, nuovo cod. proc. pen. prevede espressamente la revoca, tra l`altro, nel caso che vengano a mancare le condizioni di applicabilita` relative alle singole mi sure e, quindi, anche la condizione prevista in generale dall`art. 280 cod. proc. pen.. Tra i casi in cui vengono a mancare le condizioni di applicabilita` di quest`ultima norma sono compresi anche quelli nei quali la sentenza di condanna abbia derubricato il fatto in ipotesi diversa da quella contestata o abbia escluso - ovvero ritenute equivalenti o soccombenti rispetto alle attenuanti riconosciute - quelle particolari aggravanti delle quali si deve tener conto ai sensi dell`art. 270 cod. proc. pen., con la conseguenza che per il "reato ritenuto in sentenza" la pena stabilita dalla legge (uguale o inferiore ai tre anni di reclusione) piu` non consente l`applicazione della misura cautelare.

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