Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Reggio Calabria sentenza n. 224 del 2012

ECLI:IT:TARRC:2012:224SENT

Massima

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La giurisdizione del giudice amministrativo è esclusa nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, in quanto tali rapporti sono ormai interamente contrattualizzati e regolati secondo le norme del diritto privato. Pertanto, gli atti di gestione del rapporto di lavoro, anche se adottati da un'amministrazione pubblica, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che l'atto sia stato emanato anteriormente al 30 giugno 1998, data di entrata in vigore della riforma che ha contrattualizzato i rapporti di pubblico impiego. In tali casi, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo. La determinazione della giurisdizione competente deve essere effettuata con riferimento al momento in cui l'atto è stato posto in essere, senza che possano rilevare profili di discrezionalità amministrativa o di autotutela, essendo tali istituti connessi al pregresso operare secondo moduli pubblicistici, ormai esclusi dalla radicale contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Pertanto, ove l'atto di gestione del rapporto di lavoro sia stato emanato successivamente al 30 giugno 1998, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, al quale la controversia dovrà essere riproposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Sentenza completa

N. 01036/2000
REG.RIC.

N. 00224/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01036/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1036 del 2000, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)), Avv. in Reggio Calabria, via S. Caterina, Trav. Privata, 21;

contro

Regione Calabria in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) Avv. in Reggio Calabria, c/o Avvocatura Regionale, via D.Tripepi N. 72;

per l'annullamento

del d.d.g. del 3 maggio 2000, n. 1737/14 con il quale sono stati sospesi gli effetti dell’inquadramento nella qualifica superiore del ricorr…

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