Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Palermo sentenza breve n. 961 del 2017

ECLI:IT:TARPA:2017:961SENB

Massima

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Il decreto di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su un fondo privato, adottato dalla pubblica amministrazione competente, è legittimo e conforme all'ordinamento giuridico qualora sia stato emanato nel rispetto dei presupposti e delle procedure previsti dalla legge, in particolare: 1. Il vincolo espropriativo può essere legittimamente apposto dalla pubblica amministrazione competente, in questo caso l'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, nell'esercizio dei propri poteri di pianificazione e programmazione degli interventi di interesse pubblico. 2. L'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio deve avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità, in modo da limitare il sacrificio della proprietà privata nella misura strettamente necessaria al perseguimento dell'interesse pubblico sotteso all'intervento. 3. Il provvedimento di apposizione del vincolo deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni di pubblico interesse che giustificano l'ablazione del bene privato e la sua destinazione all'intervento programmato. 4. Il proprietario del fondo gravato dal vincolo espropriativo ha il diritto di essere adeguatamente informato e di partecipare al procedimento, potendo far valere le proprie ragioni e contestare la legittimità dell'atto. 5. Qualora il proprietario ritenga illegittimo il provvedimento di apposizione del vincolo, egli può impugnarlo tempestivamente dinanzi al giudice amministrativo competente, il quale è chiamato a verificarne la conformità all'ordinamento giuridico. 6. In caso di accoglimento del ricorso, il giudice amministrativo può annullare il provvedimento di apposizione del vincolo espropriativo, con conseguente restituzione del bene al legittimo proprietario. 7. Tuttavia, il proprietario che abbia rinunciato al ricorso giurisdizionale, come nel caso di specie, non può più contestare la legittimità del vincolo espropriativo, essendo preclusa ogni ulteriore azione giudiziaria. 8. In tale ipotesi, le spese di giudizio sono poste a carico del proprietario rinunciatario, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, in quanto l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività risultava fondata.

Sentenza completa

Pubblicato il 05/04/2017

N. 00961/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00646/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex
art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 646 del 2017, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto in Palermo, via ((omissis)) n. 221, presso lo studio dell’avv. ((omissis));

contro

l’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via ((omissis)) n. 81, è per legge domiciliato;

nei confronti di

Energia Pulita S.r.l., in persona del legale rappresentante
pr…

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