Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 6990 del 4 luglio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:6990PEN

Massima

Massima ufficiale
La particolare ipotesi criminosa prevista dall'art. 1 comma secondo d.l. n. 31/1976 tende a perseguire, in tal modo scoraggiandole, tutte quelle attivita` dirette ad esportare valuta italiana mediante costituzione all'estero di disponibilita` finanziarie, che sono cosi` sottratte sia alla concreta ed immediata utilizzazione dei capitali nell'ambito del territorio nazionale, sia alla sua individuazione ai fini fiscali. A tal fine e` irrilevante l'unicita` e la pluralita` delle operazioni di esportazione - ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 1 citate - mentre e` determinante solo la effettiva costituzione di un fondo ed il suo ammontare che, se non superiore a 5 milioni di lire, rientra nella condotta autonomamente sanzionata dal sesto comma dello stesso articolo. Pertanto, non e` applicabile l'istituto della continuazione nel caso in cui l'ammontare dei depositi sia effetto di atti ripetitivi, poiche` e` il fondo, nella sua interezza, che e` distratto dalla circolazione e dalla utilizzazione sul territorio nazionale e che puo` essere ulteriormente impiegato al di fuori di esso in investimenti produttivi anche in unico contesto.

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