Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2137 del 2013

ECLI:IT:TARCT:2013:2137SENT

Massima

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Il piano paesaggistico, adottato ai sensi degli artt. 135 e 143 del d.lgs. n. 42/2004, costituisce uno strumento fondamentale di esercizio della funzione di indirizzo politico-amministrativo in materia di tutela e valorizzazione del paesaggio, atteso il particolare rilievo degli interessi in esso considerati, la sua natura generale e la funzione caratterizzante che lo stesso è destinato ad assumere per l'intera attività amministrativa regionale. Pertanto, la sua adozione spetta all'organo responsabile della funzione politico-amministrativa, ovvero all'Assessore competente, e non ai dirigenti, i quali sono invece titolari della competenza all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Il procedimento di adozione del piano paesaggistico, in assenza di una specifica disciplina regionale ai sensi dell'art. 144 del d.lgs. n. 42/2004, deve svolgersi nel rispetto delle norme del regio decreto n. 1357/1940, integrate dalle disposizioni generali sulla partecipazione di cui alla legge n. 241/1990, assicurando un adeguato coinvolgimento concertativo (non codecisorio) dei Comuni interessati, sia nella fase di redazione del piano che in quella successiva alla sua adozione e pubblicazione. Tale procedimento, pur non prevedendo la partecipazione diretta dei privati proprietari, risulta idoneo a soddisfare le esigenze di concertazione istituzionale e di partecipazione dei soggetti interessati, senza che la mancata emanazione della normativa regionale contemplata dall'art. 144 del d.lgs. n. 42/2004 possa determinare una violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. e di sussidiarietà verticale di cui all'art. 118 Cost. Il piano paesaggistico in senso stretto, diversamente dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, non determina un impatto significativo sull'ambiente ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 152/2006 e, pertanto, non è soggetto all'obbligo di preventiva valutazione ambientale strategica, essendo finalizzato esclusivamente alla tutela e valorizzazione del paesaggio, senza incidere sugli ulteriori profili in cui si sostanzia la nozione di ambiente. Analogamente, non è necessaria la valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, in quanto il piano paesaggistico è di per sé volto ad evitare qualsiasi forma di incidenza negativa sui siti di importanza comunitaria e sulle zone speciali di conservazione. La suddivisione del territorio regionale in ambiti paesaggistici interprovinciali, ai fini dell'adozione del piano paesaggistico, non determina di per sé un'irrazionale diversità di regime di tutela all'interno del medesimo ambito, in assenza di prova di un mancato coordinamento fra le diverse Soprintendenze competenti per territorio. Infine, l'accertamento della natura di "bosco" delle aree di proprietà delle ricorrenti, ai fini della corretta applicazione del regime vincolistico previsto dal piano paesaggistico, richiede l'espletamento di una verificazione tecnica, in contraddittorio con le parti, volta a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia.

Sentenza completa

N. 01089/2012
REG.RIC.

N. 02137/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01089/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2012, proposto da:
((omissis)) e ((omissis)), rappresentate e difese dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catania, via V. Giuffrida, 37;

contro

Assessorato dei Beni culturali e ambientali e dell'Identità Siciliana, in persona dell’Assessore
p.t.
, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Soprintendenza ai Beni culturali e ambientali di Siracusa, in persona del Soprintendente
p.t.
, Assessorato Regionale Territorio…

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