Cassazione penale Sez. I sentenza n. 45506 del 26 novembre 2009

ECLI:IT:CASS:2009:45506PEN

Massima

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Il divieto di associarsi abitualmente a persone che hanno subito condanne penali o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, imposto al soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, si configura anche in caso di mera frequentazione reiterata e conforme a schemi abitudinari di comportamento con tali soggetti, senza necessità di un vincolo stabile cementato da un comune fine criminoso. La violazione di qualsiasi obbligo o prescrizione inerente la sorveglianza speciale, anche diversa dal divieto di recarsi fuori del comune di soggiorno, è punita ai sensi della legge n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, in quanto il legislatore, con la modifica apportata dalla legge n. 155 del 2005, ha inteso sottoporre a un trattamento sanzionatorio più rigoroso ogni infrazione commessa da soggetti nei confronti dei quali, in ragione della loro concreta pericolosità, fosse stata ravvisata l'esigenza della misura di prevenzione con obbligo o divieto di soggiorno. La prescrizione generica di rispettare le leggi, imposta al soggetto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, non si limita ai soli precetti penali, ma coinvolge ogni norma destinata a regolare la civile convivenza, ricomprendendo anche i divieti legislativi sanzionati solo in via amministrativa. Il giudice di appello, nel valutare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è obbligato a disporla, essendo tale potere discrezionale e subordinato alla rigorosa condizione che il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti, motivazione che può essere ricavata anche implicitamente dal complessivo tessuto argomentativo della sentenza. Il giudice non è necessariamente tenuto a procedere ad un'analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli alla concessione delle attenuanti generiche, essendo sufficiente che egli indichi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, rimanendo implicitamente disattesi tutti gli altri. La motivazione sulla quantificazione della pena è adeguata quando il giudice indica gli elementi ritenuti rilevanti nell'ambito dei criteri offerti dall'art. 133 c.p.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. S - Consigliere

Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere

Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) CI. GI. N. IL (OMESSO);

avverso la sentenza n. 1539/2007 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 06/03/2009;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAPOZZI RAFFAELE;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BUA Francesco, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

FATTO E DIRITTO

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