Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 36429 del 24 novembre 2021

ECLI:IT:CASS:2021:36429CIV

Massima

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Il verbale di accertamento redatto dai pubblici ufficiali fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dello stesso da chi lo ha redatto e dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti. Tuttavia, tale efficacia probatoria privilegiata non si estende agli apprezzamenti e alle valutazioni del verbalizzante, né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche. Pertanto, le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato possono essere liberamente valutate e apprezzate dal giudice, il quale può anche considerare i verbali di accertamento redatti dal pubblico ufficiale quale prova sufficiente delle circostanze ivi riferite qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. Inoltre, le violazioni delle disposizioni sui cronotachigrafi, previste dal Regolamento CE n. 561/2006, rilevano come infrazioni del Codice della Strada, con la conseguente applicabilità del termine di contestazione differita mediante notifica ai sensi dell'articolo 201 del Codice della Strada, comma 1, anche quando la contestazione immediata non sia stata possibile in ragione del tempo necessario al download dei dati e delle difficoltà concernenti l'esame degli stessi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice - Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo - Consigliere

Dott. ABETE Luigi - Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe - Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4552-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) E (OMISSIS), rappresentati e difesi dall'Avvocato (OMISSIS) per procura in calce al controricorso;
- ricorrenti -
contro
PREFETTURA DI PERUGIA-UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO DI PERUGIA e MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI-DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI PERUGIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1549/2016 del TRIBUNALE DI PERUGIA, depositata l'11/7/2016;
udita la relazione della causa svolta nell'…

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