Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1174 del 12 febbraio 1992
ECLI:IT:CASS:1992:1174PEN
Massima
Massima ufficiale
In tema di falsita` in atti pubblici, la legge penale tutela il documento non per il suo contenuto, ma per la sua attitudine probatoria, sicche` la invalidita` del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso previsto dall`art. 476 cod. pen.. Tale delitto puo` ve nir meno soltanto se si tratti di vizi formali che rendano l`atto giuridica mente irrilevante e non anche quando si tratti di vizi che lo rendono an nullabile o nullo; in altri termini, perche` il documento sia insuscettibile di protezione penale deve essere privo dei requisiti formali essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo, mentre, d`altro canto, per la configurazione del reato occorre non che l`atto al momento della falsificazione possa ritenersi valido per istituire o provare un rapporto, bensi` che merce` la falsificazione risulti valido a provare la sus sistenza sia pure apparente, nei confronti dei terzi, della situazione docu mentata. (Fattispecie in cui gli imputati avevano formato e redatto falsa mente dei verbali di deliberazione di un Consiglio comunale, facendo risul tare come emanate dal Consiglio delibere in realta` dallo stesso mai adotta te ed apponendo date in cui non vi erano state riunioni del Consiglio; la Cassazione, nel ritenere sussistente il reato di cui all`art.476 cod. pen. sulla scorta dei principi di cui in massima, ha altresi` evidenziato che l`inesistenza, nella specie, dell`attivita` dell`organo collegiale non escludeva la punibilita` ai fini delle norme incriminatrici del falso docu mentale, essendo, appunto, irrilevante l`invalidita` del rapporto giuridico rappresentato nel documento).
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