Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11276 del 27 maggio 2005

ECLI:IT:CASS:2005:11276CIV

Massima

Massima ufficiale
Perché il danneggiato da un sinistro stradale possa agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 18 legge 24 dicembre 1969 n. 990, deve sussistere il nesso causale del sinistro con la circolazione su strada pubblica o su area a questa equiparata; tale situazione è configurabile ove un veicolo in circolazione su una strada pubblica, per qualsiasi motivo, sbandi invadendo un'area privata, ed ivi cagioni un danno, ma non nel caso in cui il veicolo abbia percorso la strada pubblica prima dell'evento dannoso, mentre tutta la dinamica del sinistro si sviluppi solo dopo l'ingresso nell'area privata. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso eziologico in un caso in cui, dopo il furto, una pala meccanica era stata condotta fino ad un'area privata ove si era verificato l'atto lesivo).

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