Cassazione civile Sez. VI ordinanza n. 3577 del 14 febbraio 2014

ECLI:IT:CASS:2014:3577CIV

Massima

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Il termine per l'impugnazione della delibera di esclusione di un associato decorre dalla comunicazione integrale della delibera stessa, contenente le specifiche motivazioni poste a fondamento dell'esclusione, e non dalla mera partecipazione dell'associato alla seduta dell'organo deliberante, in quanto solo la conoscenza completa del provvedimento consente all'associato di valutarne la legittimità e di predisporre adeguatamente le proprie difese. L'articolo 24 c.c., comma 3, deve essere interpretato in modo costituzionalmente orientato, garantendo all'associato il diritto di conoscere pienamente le ragioni poste a base della sua esclusione, al fine di tutelare il suo diritto di difesa e di accesso alla giustizia. La mera partecipazione dell'associato alla seduta deliberativa non è sufficiente a far decorrere il termine di impugnazione, essendo necessaria la comunicazione integrale della delibera contenente le specifiche motivazioni. Questa interpretazione, volta a salvaguardare il diritto di difesa dell'associato, si applica anche alle ipotesi di esclusione previste dagli statuti delle associazioni, in quanto il rispetto del contraddittorio e della tutela giurisdizionale costituiscono principi fondamentali dell'ordinamento.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PALMA Salvatore - Presidente

Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avv. (OMISSIS) ((OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al n. fax (OMISSIS);

- ricorrente -

nei confronti di:

Associazione Commercianti di Modena ASCOM Confcommercio;

avverso la sentenza n. 1241/2010 della Corte di appello di Bologna, emessa il…

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