Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3441 del 19 luglio 1995

ECLI:IT:CASS:1995:3441PEN

Massima

Massima ufficiale
Nel caso in cui il ricorso per Cassazione venga dichiarato inammissibile per mancata presentazione dei motivi, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, ma deve escludersi la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, previste dall`art. 616 cod.  pen., trattandosi di inammissibilita` generale prevista per tutte le impugnazioni e dovendo la sanzione suddetta essere imposta esclusivamente per le ipotesi specifiche di inammissibilita` proprie del solo ricorso per Cassazione.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.