Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4149 del 31 agosto 1995

ECLI:IT:CASS:1995:4149PEN

Massima

Massima ufficiale
Il provvedimento del Ministro di Grazia e Giustizia che applica le restrizioni di cui all`art. 41-bis dell`ordinamento penitenziario, sospendendo le normali regole di trattamento, e` un atto amministrativo che, incidendo su diritti soggettivi (v. Corte Cost., sentenze nn. 53/93 e 349/93) puo` essere sottoposto al controllo del giudice ordinario attraverso la procedura del reclamo davanti al tribunale di sorveglianza in analogia con quanto e` previsto dall`art. 14-ter dell`ordinamento suddetto; tale controllo, tuttavia, soggiace ai precisi limiti fissati dagli artt. 4 e 5 della legge 22 marzo 1865, n. 2248, all.  E, in base ai quali il giudice puo` estendere il suo sindacato sull`atto amministrativo sotto l`aspetto della sua legittimita`, ma non anche del merito del provvedimento. Sono, pertanto, sottoposti al controllo giurisdizionale l`incompetenza, l`eccesso di potere e la violazione di legge, anche con riferimento alla garanzia dell`inviolabilita` della liberta` personale sancita dall`art. 13 Cost., pur nei limiti che lo stato di detenzione comporta, ed all`impossibilita` che le pene consistano in trattamenti contrari al senso di umanita` (art. 27 Cost.), senza pero` che tale esame possa ricomprendere la scelta delle modalita` fatte proprie dall`amministrazione per perseguire i fini propostisi con l`emanazione dell`atto; ne consegue che la pronuncia giurisdizionale puo` dichiarare l`illegittimita` del provvedimento amministrativo impugnato e disapplicarlo, ma giammai sostituire in tutto od in parte il deliberato dell`amministrazione in riferimento ai mezzi prescelti per il raggiungimento del fine perseguito dall`atto. (In applicazione di detto principio la Corte ha annullato, "in parte qua", l`ordinanza del tribunale di sorveglianza che, dopo aver riconosciuto sussistenti le particolari ragioni di sicurezza pubblica che ne giustificavano l`adozione, aveva parzialmente revocato il decreto ministeriale nella parte in cui dettava alcune prescrizioni limitative, in tema di colloqui e di ricezione di pacchi, perche` ritenute conseguenza di un "intento punitivo" verso il detenuto).    conforme:Sen 09/06/1995 2625 sez 1 Pen

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