Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1944 del 20 gennaio 1993

ECLI:IT:CASS:1993:1944PEN

Massima

Massima ufficiale
Pur in assenza di un esplicito richiamo, nell'art. 554 cod. proc. pen., all'art. 127 stesso codice, il giudice per le indagini preliminari presso la Pretura che ritenga di rifiutare, allo stato degli atti, l'archiviazione richiestagli dal pubblico ministero, ha l'obbligo di provvedere, ai sensi di quest'ultima disposizione, fissando la data dell'udienza in camera di consiglio e concludendo la procedura con ordinanza motivata che deve contenere la specifica indicazione, in concreto, degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto in base ai quali egli ritiene che l'azione penale debba essere iniziata con riferimento a determinate fattispecie criminose. L'omissione di tali formalità da parte del G.I.P. presso la pretura comporta l'illegittimità del relativo provvedimento che la Corte di Cassazione, pertanto, non può non annullare con rinvio, in caso di ricorso.

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