Cassazione penale Sez. I sentenza n. 42399 del 28 dicembre 2006

ECLI:IT:CASS:2006:42399PEN

Massima

Massima ufficiale
La sospensione del servizio militare di leva, attuata con la normativa di cui alla L. n. 215 del 2001, non ha eliminato il servizio obbligatorio di leva, con abrogazione della fattispecie penale di rifiuto del servizio militare, in quanto sussiste ancora l'interesse al regolare reclutamento, finalizzato a far conseguire la necessaria istruzione militare, in modo che, ove particolari situazioni lo richiedano, il cittadino possa efficacemente assolvere il dovere di difendere la patria. Poiché permane il disvalore sociale della condotta di rifiuto del servizio militare, il rapporto tra nuova e previgente disciplina deve essere inquadrato nell'ambito del quarto comma dell'art. 2 cod. pen., senza alcuna influenza della modifica legislativa sulle situazioni passate in giudicato.

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