Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1125 del 2011

ECLI:IT:TARLAZ:2011:1125SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare il ricorso proposto da Gangemi Luciana Fausta avverso il decreto di approvazione della graduatoria regionale di una procedura di selezione interna per la copertura di posti nell'area C pos. economica C1 profilo amministrativo-tributario, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in quanto la ricorrente, con contratto di lavoro sottoscritto successivamente, è stata inquadrata nella terza area funzionale – fascia retributiva F1, con decorrenza giuridica ed economica dal 26 maggio 2008 e ha assunto le relative funzioni, con effetto satisfattivo della pretesa azionata in giudizio. Il Tribunale ha pertanto ritenuto che il giudizio dovesse essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, compensando parzialmente le spese di giudizio e ponendo a carico dell'Amministrazione resistente la restante metà, liquidata in euro 1.500,00. Il principio di diritto affermato nella sentenza è che, quando l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione parziale delle spese di giudizio, ponendo a carico dell'Amministrazione la restante parte, in ragione dell'esito favorevole per il ricorrente. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ricorrente debba sopportare integralmente le spese di un giudizio il cui esito gli è stato favorevole, nonché sulla valutazione dell'equità e della ragionevolezza nella ripartizione delle spese processuali, in considerazione dell'esito della controversia. La massima giuridica che può essere tratta dalla sentenza è pertanto la seguente: Quando l'Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, determinando la cessazione della materia del contendere, il giudizio deve essere dichiarato estinto, con compensazione parziale delle spese di giudizio, ponendo a carico dell'Amministrazione la restante parte, in ragione dell'esito favorevole per il ricorrente. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare l'effettività della tutela giurisdizionale, evitando che il ricorrente debba sopportare integralmente le spese di un giudizio il cui esito gli è stato favorevole, nonché sulla valutazione dell'equità e della ragionevolezza nella ripartizione delle spese processuali, in considerazione dell'esito della controversia.

Sentenza completa

N. 06253/2008
REG.RIC.

N. 01125/2011 REG.PROV.COLL.

N. 06253/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6253 del 2008, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Roma, via ((omissis)), 2;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis));

per l'annullamento

del decreto n. 26152 del 13 maggio…

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