Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24365 del 23 giugno 2022

ECLI:IT:CASS:2022:24365PEN

Massima

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La revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di tali elementi alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in prove tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell'interessato secondo il parametro di giudizio dell'articolo 129 c.p.p., così come applicabile nel patteggiamento. Il consenso prestato per la definizione del processo con l'applicazione della pena implica l'accettazione integrale del relativo "statuto" anche per la fase di revisione, in quanto la scelta processuale di applicazione della pena comporta la rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa mediante un atto dispositivo con cui l'interessato abdica ad esercitare il diritto alla prova. La diversa declinazione del rimedio straordinario della revisione, esteso alla sentenza di patteggiamento, risulta simmetrica alla natura di quella sentenza, non evidenziando profili di irragionevolezza rispetto ai principi costituzionali del giusto processo e della personalità della responsabilità penale. Pertanto, la revisione della sentenza di patteggiamento è ammissibile solo ove le nuove prove siano tali da dimostrare l'esistenza di cause di proscioglimento secondo il parametro di giudizio dell'articolo 129 c.p.p., non potendosi riaprire integralmente la fase dell'accertamento dei fatti e della responsabilità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino - Presidente

Dott. IMPERIALI Luciano - Consigliere

Dott. MANTOVANO Alfredo - rel. Consigliere

Dott. BORSELLINO ((omissis)) - Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere MANTOVANO ALFREDO.
RITENUTO IN FATTO
1. La CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIA, con ordinanza in data 18/01/2022, dichiarava inammissibile la richiesta di revisione del giudicato proposta ai sensi dell'articolo 630 c.p.p., comma 1, lettera c), nell'interesse di (OMISSIS) contro la sentenza in data 8/09/2020, divenuta definitiva,…

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