Cassazione civile Sez. I sentenza n. 10582 del 4 luglio 2003

ECLI:IT:CASS:2003:10582CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di disciplina delle campagne elettorali per le elezioni politiche e con riguardo alla propaganda elettorale a mezzo stampa, disciplinata dall'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 2, 3, 21, 41 e 97 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, della medesima legge n. 515 del 1993 - nella parte in cui, con riguardo alla violazione del citato art. 2, non prevede un trattamento sanzionatorio minimo più benigno di quello generale per le piccole imprese editoriali di ambito locale -, e dell'art. 1 comma ventitreesimo, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 650 - nella parte in cui non estende il trattamento sanzionatorio di favore in esso previsto per le emittenti radiotelevisive locali alle piccole imprese editrici di quotidiani -.

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