Consiglio di Stato sentenza n. 1941 del 2017

ECLI:IT:CDS:2017:1941SENT

Massima

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Il vincolo preordinato all'esproprio, imposto dalla pubblica amministrazione sui fondi di proprietà privata per la realizzazione di un'opera pubblica, non integra di per sé una fattispecie di danno ingiusto risarcibile, in quanto tale vincolo è previsto e disciplinato dalla legge, la quale stabilisce un termine massimo di durata e l'obbligo di indennizzo al proprietario in caso di mancata attuazione del vincolo entro il termine. L'inutile decorso del termine di efficacia del vincolo preordinato all'esproprio non rappresenta un illecito omissivo, in quanto l'amministrazione conserva la discrezionalità in ordine all'esecuzione delle opere di interesse pubblico, sulla base di valutazioni di fattibilità, attualità ed opportunità tecnica ed economica. Scaduto il vincolo preordinato all'espropriazione, le aree sono sottoposte alla disciplina sostitutiva prevista per le c.d. "zone bianche", per le quali il proprietario vanta un interesse legittimo pretensivo all'adozione di una nuova disciplina urbanistica da parte del Comune, con possibilità di ricorrere in caso di inerzia. Il danno derivante dalla diversa classificazione urbanistica dell'area (da industriale ad agricola) non può essere ricondotto causalmente al ritardo o all'omissione nell'attuazione del vincolo, ma eventualmente alla violazione della disciplina urbanistica o al non corretto esercizio della potestà pianificatoria. L'accordo di programma per la realizzazione di un'opera pubblica, previsto dall'art. 25 della legge n. 210 del 1985, non richiede la partecipazione del CIPE, essendo tale partecipazione garantita in sede di programmazione nazionale (piano generale dei trasporti). La deroga alle indicazioni del vigente piano territoriale di coordinamento paesistico, operata dall'accordo di programma, è conforme alla legge.

Sentenza completa

Pubblicato il 27/04/2017

N. 01941/2017REG.PROV.COLL.

N. 01972/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1972 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago n. 8;

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato ((omissis)), elettivamente domiciliato presso l’avvocato ((omissis))è in Roma, via Nicolò Porpora n.16;
FERROVIE DELLO STATO SPA, non costituita in giudizio;
ITALFERR SPA, non costituita in giudizio;
FERSERVIZI SPA, non costituita in giudizio;

nei confronti di

REGIONE LIGURIA, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rapp…

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