Cassazione penale Sez. III sentenza n. 5394 del 4 maggio 1988

ECLI:IT:CASS:1988:5394PEN

Massima

Massima ufficiale
La legge 8 ottobre 1976, n. 689, entrata in vigore il 24 ottobre 1976, che detta analitiche prescrizioni per il rientro dei capitali costituiti all'estero, prevedendo espressamente anche le navi e i natanti, ha stabilito, risolvendo ogni eventuale dubbio precedente, che l'osservanza delle prescrizioni indicate nell'art. 2 legge 30 aprile 1976, n. 159 e successive modifiche rende inapplicabili soltanto le sanzioni amministrative previste dalle norme valutarie e fiscali vigenti al momento del fatto. Pertanto, tutte le domande di regolarizzazione del natante presentate dopo il 24 ottobre 1976 non possono che conseguire tale limitato effetto, sicche` e` irrilevante la circostanza che il termine per la presentazione delle domande stesse sia stato prorogato. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato aveva sostenuto che fosse applicabile al reato di contrabbando la causa di non punibilita` prevista dall'art. 2 legge n. 159 del 1976).   conforme: [p84\07096] [p84\00595] [p83\09142]

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