Cassazione penale Sez. III sentenza n. 26245 del 23 giugno 2016

ECLI:IT:CASS:2016:26245PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del sindacato di legittimità sulla sentenza di merito, non può procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata né adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, essendo precluso al giudice di cassazione l'esame del compendio probatorio e la rivalutazione delle prove acquisite dal giudice di merito. Pertanto, il motivo di ricorso che denunci l'erronea o incompleta valutazione del materiale probatorio da parte del primo giudice è inammissibile, in quanto non rientrante tra i motivi di ricorso tassativamente previsti dall'art. 606 c.p.p. Analogamente, il motivo di ricorso che lamenta la mancata assunzione di prove a discarico è inammissibile, ove il ricorrente non ne abbia adeguatamente specificato la decisività ai fini della decisione. Infine, il giudice di legittimità può sindacare la congruità della pena inflitta dal giudice di merito solo ove questa risulti manifestamente illogica o abnorme, non essendo consentito un riesame del trattamento sanzionatorio nel merito. In tali ipotesi, il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMORESANO Silvio - Presidente

Dott. MANZON Enrico - Consigliere

Dott. GAI Emanuela - rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro - Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 22/01/2010 del Tribunale di Biella;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ((omissis));
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. ((omissis)), che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 22 gennaio 2010 il Tribunale di Biella condannava (OMISSIS) alla pena di Euro 2.000 di ammen…

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