Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Milano sentenza breve n. 421 del 2016

ECLI:IT:TARMI:2016:421SENB

Massima

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La determinazione dell'indennità di espropriazione, qualora non vi sia accordo tra le parti, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo. Ciò in quanto la posizione del proprietario espropriato, in ordine alla nomina del proprio tecnico di parte nell'ambito della procedura di determinazione dell'indennità, configura un diritto soggettivo e non un interesse legittimo. Pertanto, la controversia relativa alla richiesta del proprietario di nominare un proprio tecnico, distinto da quello dei controinteressati, non è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, ma a quella del giudice ordinario competente per territorio, avanti al quale il giudizio può essere riproposto entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza di inammissibilità. La ratio di tale riparto di giurisdizione risiede nel fatto che, nella procedura di determinazione dell'indennità di espropriazione prevista dall'art. 21, commi 2 e ss., del Testo Unico sulle espropriazioni, l'amministrazione espropriante non esercita alcun potere autoritativo in ordine alla scelta del tecnico designato dal proprietario, configurandosi quindi la posizione di quest'ultimo in termini di diritto soggettivo e non di interesse legittimo. Ne consegue che la controversia non rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di espropriazione, la quale presuppone comunque l'esercizio di un pubblico potere, né tantomeno nell'ambito della generale giurisdizione di legittimità, essendo la posizione giuridica soggettiva che viene in rilievo una posizione di diritto soggettivo.

Sentenza completa

N. 00069/2016
REG.RIC.

N. 00421/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00069/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 69 del 2016, proposto da ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)), ((omissis))ù, ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dei primi due, in Milano, via Boschetti, 1;

contro

Tangenziale Esterna spa, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), e ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Milano, ((omissis)), 11;
Consorzio Costruttori TEEM;

nei confronti di

((omissis)), ((omissis)), ((omissis))…

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