Cassazione penale Sez. III sentenza n. 37431 del 14 ottobre 2005

ECLI:IT:CASS:2005:37431PEN

Massima

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Il titolare di uno scarico industriale è tenuto a richiedere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ogni quattro anni, a prescindere dal riesame delle autorizzazioni già rilasciate da parte delle autorità competenti. In caso di mancato rinnovo, lo scarico si considera privo di autorizzazione al momento dello sversamento, con conseguente responsabilità penale del titolare per il reato di apertura o effettuazione di nuovi scarichi senza la prescritta autorizzazione. Tale obbligo di rinnovo periodico sussiste anche per gli scarichi esistenti alla data di entrata in vigore della normativa che ha introdotto tale previsione, a prescindere dal fatto che l'autorità competente abbia provveduto o meno al riesame delle autorizzazioni già rilasciate. Pertanto, il titolare di uno scarico industriale non può invocare il regime transitorio previsto per gli "scarichi esistenti" qualora non abbia provveduto a rinnovare l'autorizzazione allo scarico nei termini di legge, essendo tale requisito necessario affinché lo scarico possa considerarsi "esistente" ai fini dell'applicazione della disciplina transitoria. La mancata riparazione del danno ambientale prima del giudizio non costituisce una circostanza attenuante, in quanto la valutazione di tale elemento è riservata ai giudici di merito e non può essere compiuta dalla Corte di Cassazione, salvo che non sia dedotta una nullità processuale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
Composta dai sigg. magistrati:
((omissis)) - presidente
((omissis)) - consigliere
((omissis)) - consigliere
((omissis)) - consigliere
((omissis)) - consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Al. Na., nato a Fe. l'(...) e Gi. Na., nato a Fe. il (...), avverso la sentenza del tribunale di Voghera del 14 luglio del 2004
udita la relazione svolta dal consigliere dott. ((omissis));
Letta la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. ((omissis)), il quale ha concluso per il rigetto del ricorso
letti il ricorso e l'ordinanza denunciata,osserva quanto segue
IN FATTO
Con sentenza del 4 luglio 2004 il tribunale di Voghera, in composizione monocratica, condannava Al. Na. e Gi. Na., in concorso di circostanze attenuanti generiche, ciascuno alla pena di Euro 1.500,00 di ammenda, quali responsabili…

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