Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3099 del 11 giugno 1999

ECLI:IT:CASS:1999:3099PEN

Massima

Massima ufficiale
La confisca dei beni prevista dall'art.2 ter, comma terzo, della legge 31 maggio 1965 n. 575 nei confronti di persone assoggettate a misura di prevenzione in quanto indiziate di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso non puo` essere legittimamente adottata oltre il termine di un anno dall'avvenuto sequestro degli stessi beni, nulla rilevando in contrario il disposto del successivo comma sesto, secondo il quale i provvedimenti ivi menzionati possono essere adottati anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione ma prima della sua cessazione, giacche` i provvedimenti anzidetti, come espressamente affermato dalla norma, sono quelli stessi previsti dalle altre disposizioni del medesimo articolo, per cui, trattandosi di confisca, questa deve essere comunque preceduta dalla misura strumentale del sequestro.    conforme: Sen 31/05/89 218 sez 2

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