Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9185 del 26 ottobre 1984

ECLI:IT:CASS:1984:9185PEN

Massima

Massima ufficiale
Per la sussistenza dell'elemento psicologico del reato di detenzione d'arma non è richiesta l'intenzione di violare la legge penale, né si esige la conoscenza dell'antigiuridicità del fatto, ma è sufficiente che l'evento sia stato previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e libera. E', pertanto, sufficiente che l'agente abbia la coscienza e la volontà di avere materialmente a disposizione l'arma, senza averne fatta denuncia. (Nella specie, l'imputato aveva denunciato il passaggio di proprietà di un fucile da caccia e della canna di ricambio oltre un mese dopo il loro acquisto).

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