Cassazione penale Sez. V sentenza n. 227 del 16 gennaio 1997

ECLI:IT:CASS:1997:227PEN

Massima

Massima ufficiale
In materia di emissione di assegni a vuoto, perche` sia configurabile il delitto previsto dall'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 e` necessario che venga emesso un assegno bancario o postale in assenza di una convenzione di "cheque" o in tempo successivo alla revoca di essa, portata debitamente a conoscenza del destinatario. Sicche`, quando l'assegno venga emesso dal titolare di un conto corrente, l'accusa deve fornire la prova che l'emittente fosse a conoscenza dell'intervenuta revoca dell'autorizzazione, perche` l'eventuale protesto dell'assegno e` idoneo di per se` a provare l'intervenuta revoca.    da vedere: Sen 01/10/1994 3538 sez 1 Pen Sen 17/11/1994 9706 sez 1 Civ

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