Cassazione civile Sez. I sentenza n. 5876 del 7 novembre 1981

ECLI:IT:CASS:1981:5876CIV

Massima

Massima ufficiale
a seguito della sentenza 27 novembre 1980 n. 151 della corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui prevedeva che il termine di quindici giorni per fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento decorreva per il debitore dall'affissione della sentenza medesima, deve considerarsi in ogni caso tempestiva (senza che sia necessario porsi il problema se detta comunicazione possa far decorrere il termine di quindici giorni, o debba trovare applicazione il termine annuale per l'impugnazione) l'opposizione proposta dal fallito entro il quindicesimo giorno dalla comunicazione della sentenza (effettuata, nella specie, anziché entro il giorno successivo alla data della sentenza ai sensi dell'art. 17 r.d. n. 267 del 1942, oltre un mese dopo tale data e dopo diciannove giorni dalla data dell'affissione).

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