Tribunale civile Vicenza sentenza n. 499 del 5 marzo 2024

Massima

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Il mancato adempimento di una parte contrattuale non può essere invocato dalla controparte per sottrarsi all'esecuzione della propria prestazione, salvo che l'inadempimento sia di rilevanza tale da giustificare la risoluzione del contratto. Ove le prestazioni siano scindibili, l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. può paralizzare solo la richiesta della controprestazione relativa alla parte della prestazione non eseguita, ma non quella riguardante la porzione di prestazione già eseguita, che non sia stata restituita né offerta in restituzione. Nell'ambito di un contratto di compravendita con consegne ripartite, il creditore che agisce per la risoluzione, il risarcimento del danno o l'adempimento deve provare la fonte negoziale del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere di provare i fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa. Tuttavia, in caso di denuncia di inadempienze reciproche, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti delle parti, tenendo conto non solo dell'elemento cronologico, ma anche del rapporto di causalità e proporzionalità esistente tra le prestazioni inadempiute e della incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Vicenza
il giudice dott.ssa Stefania Caparello ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 5368/2021 tra le parti:
ATTORE
Mo. SRL, cf (...)
- difesa: avv. BE.AN., cf (...)
- domicilio: presso il difensore
CONVENUTO
Gc. SRL, cf (...)
- difesa: avv. ZA.PA., cf (...)
- domicilio: presso il difensore
OGGETTO: Vendita di cose mobili
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente depositato, Mo. S.r.l. - sul presupposto per cui in data 23.07.2021 le era stato notificato a mezzo p.e.c. il decreto ingiuntivo n. 1616/21 emesso dal Tribunale di Vicenza in data 21.07.2021, R.G. n. 3945/21, per la somma capitale di Euro 10.225,22; che il Decreto Ingiuntivo in questione origine dalla fattura emessa e non pagata n. (...) del 6 febbraio 2020, relativa a due forniture di frumento effettuate da Gc. srl a favore di parte opponente; che, in data 18.12.2018, le parti avevano concluso…

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