Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1093 del 4 febbraio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:1093CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della sentenza n. 93 del 1979 della corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimita` dell'art. 10 r.d. n. 148 del 1931 nella parte in cui prevede l'improponibilita` - anziche` la improcedibilita` -dell'azione giudiziaria in caso di mancata o tardiva presentazione del reclamo gerarchico nelle controversie del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o l'accertamento di ogni altro diritto di natura non esclusivamente patrimoniale, il termine per proporre l'azione giudiziaria dopo il reclamo gerarchico e` soltanto quello risultante dalla normativa comune sulla prescrizione ordinaria, ferma restando la necessita` del preventivo esperimento del reclamo suddetto ai fini della procedibilita` della domanda.   da vedere: [s84\01104]

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