Cassazione penale Sez. I sentenza n. 6355 del 23 giugno 1993

ECLI:IT:CASS:1993:6355PEN

Massima

Massima ufficiale
L'attenuante della provocazione si compone di due elementi: uno oggettivo, costituito dal fatto ingiusto della vittima, che può essere realizzato non solo da un comportamento antigiuridico, ma anche dalla violazione di norme sociali o di costume; uno soggettivo, costituito dallo stato d'ira, inteso come eccitazione psichica capace di incidere sul funzionamento dei freni inibitori, collegato al primo da un nesso di causalità psichica. Occorre, in particolare, che l'elemento oggettivo, per la sua antigiuridicità o per la sua contrarietà alle norme sociali o di costume contenga in sé la potenzialità di suscitare una commotio animi, nel senso di una intensa eccitazione capace di alterare la funzionalità dei freni inibitori.

Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.