Cassazione penale Sez. I sentenza n. 8811 del 22 febbraio 2017

ECLI:IT:CASS:2017:8811PEN

Massima

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Il differimento dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica del condannato richiede il concorso di due autonomi presupposti: la gravità oggettiva della malattia, implicante un serio pericolo per la vita del condannato o la probabilità di altre rilevanti conseguenze dannose, e la possibilità di fruire, in stato di libertà, di cure e trattamenti sostanzialmente diversi e più efficaci rispetto a quelli che possono essere prestati in regime di detenzione, eventualmente anche mediante ricovero in luoghi esterni di cura. La valutazione della gravità dell'infermità deve essere effettuata in modo particolarmente rigoroso, tenuto conto sia del principio di indefettibilità della pena sia del principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge senza distinzioni di condizioni personali. Non è sufficiente che l'infermità fisica menomi in maniera anche rilevante la salute del soggetto e sia suscettibile di generico miglioramento mediante il ritorno alla libertà, ma è necessario invece che l'infermità sia di tale gravità da far apparire l'espiazione della pena detentiva in contrasto con il senso di umanità cui si ispira la norma costituzionale. Ai fini della valutazione della pericolosità sociale del condannato, il giudice deve tenere conto di tutte le informative di polizia e di eventuali elementi collaborativi forniti dal detenuto, purché debitamente allegati e documentati nel ricorso.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente

Dott. BONITO Francesco M.S - Consigliere

Dott. SARACENO ((omissis)) - Consigliere

Dott. BONI Monica - Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 2128/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 30/06/2015;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO MINCHELLA;
lette le conclusioni del PG Dott. ((omissis)), che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 30.06.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Torino rigettava le richieste di detenzione domiciliare e differimento dell'esecuzione avanzate dal d…

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