Cassazione penale Sez. III sentenza n. 21263 del 1 giugno 2022

ECLI:IT:CASS:2022:21263PEN

Massima

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Il giudice di rinvio, dopo l'annullamento per vizio di motivazione di un provvedimento cautelare, può pervenire nuovamente alla medesima conclusione affermata nel provvedimento annullato, purché il nuovo percorso argomentativo sia in parte diverso ed in parte arricchito rispetto a quello già censurato in sede di legittimità. In tali casi, il giudice del rinvio è chiamato a compiere un nuovo completo esame del materiale probatorio, con il solo divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione e con l'obbligo di conformarsi all'interpretazione offerta dalla Corte di legittimità alle questioni di diritto. Il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento cautelare personale è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda all'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e all'assenza di illogicità evidenti, ossia alla congruenza delle argomentazioni rispetto al fine del provvedimento. L'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo ed insindacabile del giudice cui è stata richiesta l'applicazione della misura cautelare e del tribunale del riesame. Il ricorso per cassazione che deduca l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deve denunciare la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non può proporre censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREAZZA Gastone - Presidente

Dott. PAZIENZA Vittorio - Consigliere

Dott. SEMERARO Luca - Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano - Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 02/12/2021 del Tribunale di Salerno;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere REYNAUD ((omissis));
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CUOMO Luigi, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, conv., con modiff., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 che ha concluso chiedendo dichiar…

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