Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2850 del 31 gennaio 1989
ECLI:IT:CASS:1989:2850PEN
Massima
Massima ufficiale
La motivazione dei provvedimenti sulla libertà personale (nella specie ordine di cattura) deve contenere non soltanto l'enunciazione delle fonti di prova, ma anche delle ragioni per le quali a queste fonti viene riconosciuta un'efficacia dimostrativa tale da giustificare un giudizio, allo stato degli atti, di probabile colpevolezza.
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