Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2700 del 17 gennaio 1980
ECLI:IT:CASS:1980:2700PEN
Massima
Massima ufficiale
La differenza tra le misure di prevenzione di cui alla legge del 1956 n. 1423 e quelle indicate nella legge n. 575 del 1965 sta nel fatto che la pericolosità del soggetto si risolve in quest'ultima ipotesi nell'appartenenza del medesimo ad un'associazione mafiosa ed è, pertanto, presunta dalla legge per la sola circostanza della anzidetta affiliazione. (Nella specie si è chiarito che le due ipotesi sono 'ontologicamentè diverse tra loro e quindi, una volta correlata la pericolosità del soggetto al fatto della sua appartenenza alla mafia, oggetto della indagine del giudice è soltanto tale fatto, essendo la procedura del preventivo ricorso alla diffida estranea all'accertamento in parola).
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