Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6450 del 27 giugno 1986

ECLI:IT:CASS:1986:6450PEN

Massima

Massima ufficiale
La falsificazione dell'attestato di frequenza al corso di addestramento o qualificazione professionale e degli atti e verbali dell'esame conclusivo integra i reati di cui agli artt. 476 e 479 c. p. (falsita` ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici) e non il reato di cui all'art. 480 stesso codice (falsita` ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative). Invero, tali atti non sono meramente certificativi, ma hanno natura pubblicistica; l'attestato finale, e la relativa qualifica con esso attribuita ai fini dell'iscrizione nelle liste di collocamento, hanno rilevanza "esterna"; le persone operanti come componenti delle commissioni esaminatrici sono pubblici ufficiali. (Fattispecie relativa a centro regionale incremento cooperazione agricola (c.r.i.c.a.).

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