Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3652 del 28 novembre 1986

ECLI:IT:CASS:1986:3652PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di obbligo di soggiorno in un determinato comune il comma terzo dell'art. 3 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 nel testo sostituito dall' art. 10 legge 13 settembre 1982, n. 646, dispone - con innovazione sul testo precedente nel quale l'applicazione era correlata soltanto alla "particolare pericolosita`" - che tale misura puo` essere imposta "nei casi di grave pericolosita` e quando le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica". Al criterio della qualita` della pericolosita` e` stato sostituito quello della quantita`, condizione necessaria, ma non sufficiente, essendo inoltre richiesto un giudizio sulla inidoneita` delle altre misure a porre un freno a quella accertata pericolosita`, in base al principio che il giudice e` tenuto a scegliere la misura, purche` idonea allo scopo, comportante il minore sacrificio per la liberta` personale. da vedere: Sen 28/03/1986 1298 sez 1 Pen

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