Cassazione penale Sez. II sentenza n. 24225 del 27 giugno 2005

ECLI:IT:CASS:2005:24225PEN

Massima

Massima ufficiale
Ai sensi dell'art. 258 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari, il potere di autorizzare il rilascio di copia di documenti sequestrati spetta al P.M. che procede alle indagini. Nel caso di rigetto della relativa istanza, la decisione negativa può essere impugnata davanti al Gip ex art. 263 c.p.p., il quale è competente pertanto a provvedere al rilascio delle copie richieste.

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