Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4862 del 21 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:4862PEN

Massima

Massima ufficiale
Tra i reati di detenzione e porto di armi comuni da sparo (artt. 10, 12 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, sostitutivi degli artt. 2, 4 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895) e i reati previsti dall'art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 (armi clandestine) non si verifica alcun assorbimento, in quanto le norme rispettivamente indicate per i detti reati tutelano un bene giuridico diverso. infatti, la norma contenuta nel citato art. 23 legge n. 110 del 1975 mira a garantire la facile ed immediata controllabilita` dell'arma ai fini di un pronto riconoscimento della sua provenienza, mentre le norme relative alla denunzia delle armi e alla licenza di porto d`armi sono dettate perche` l'autorita` di p.s. possa avere tempestiva conoscenza delle persone che detengono le armi e che sono autorizzate a portarle fuori della propria abitazione.

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