Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 33271 del 28 agosto 2024

ECLI:IT:CASS:2024:33271PEN

Massima

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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena su richiesta delle parti è inammissibile qualora si deduca la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p., introdotto dalla legge n. 103/2017, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente indicate, tra le quali non rientra la mancata osservanza dell'art. 129 c.p.p. Pertanto, il giudice di legittimità è tenuto a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, ritenuta congrua. Tale principio si fonda sulla necessità di assicurare la ragionevole durata del processo e la certezza del diritto, evitando impugnazioni pretestuose e meramente dilatorie, in linea con la ratio della riforma normativa che ha introdotto il citato comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p. La massima, pertanto, esprime un principio di diritto volto a delimitare l'ambito di impugnabilità delle sentenze applicative della pena su richiesta delle parti, al fine di garantire l'efficienza e la celerità del sistema processuale penale.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da:

Dott. GIORDANO ((omissis)) - Presidente

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere

Dott. GALLUCCI Enrico - Relatore

Dott. COSTANTINI Antonio - Consigliere

Dott. PATERNÒ RADDUSA Benedetto - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Lo.Al., nato il (omissis);
avverso la sentenza del 16/04/2024 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso di Lo.Al.
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso - con il quale si eccepisce il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche…

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