Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 53014 del 26 novembre 2018

ECLI:IT:CASS:2018:53014PEN

Massima

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L'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile con ricorso per cassazione, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado ai sensi dell'art. 586 c.p.p., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. prevede il ricorso per cassazione soltanto per il provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. Tale principio, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33216 del 31 marzo 2016, si fonda sulla ratio di garantire la celere definizione del procedimento e di evitare la frammentazione dei mezzi di impugnazione, consentendo all'imputato di far valere eventuali vizi dell'ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova soltanto in sede di appello avverso la sentenza di condanna. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 464-quater, comma 7, c.p.p. sollevata dall'imputato non può essere esaminata in questa sede, in quanto comporterebbe la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1-bis, c.p.p., essendo in contrasto con il principio di diritto stabilito dalla citata pronuncia delle Sezioni Unite.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Presidente

Dott. MOGINI Stefano - Consigliere

Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura - Consigliere

Dott. CORBO Antonio - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso l'ordinanza n. 2094/17 Tribunale di Catania del 10/05/2018;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del consigliere, O. Villani;
letta la nota del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, d.ssa G. Casella, che ha concluso per l'inammissibilita'.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunal…

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