Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34359 del 3 dicembre 2020

ECLI:IT:CASS:2020:34359PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza può essere così sintetizzato: Il giudice di legittimità può dichiarare inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena concordata, quando il motivo dedotto non rientra tra quelli tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ovvero non riguarda l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Inoltre, in assenza di specifici motivi di ricorso, il giudice non è tenuto a rilevare d'ufficio eventuali vizi di legittimità della confisca facoltativa disposta ai sensi dell'art. 240 c.p. per il reato per cui si procede, trattandosi di una misura astrattamente consentita. Infine, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, salvo che non ricorra l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUMU Giacomo - Presidente

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere

Dott. NARDIN Maura - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandr - rel. Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/01/2020 del TRIBUNALE di NAPOLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere RANALDI ALESSANDRO;
FATTO E DIRITTO
1. (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza resa il 20.1.2020 dal Tribunale di Napoli, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex articolo 444 c.p.p., deducendo vizio di motivazione in ordine alla mancata valutazione del proscioglimento ex articolo 129 c.…

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