Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 32699 del 27 luglio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:32699PEN

Massima

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La retrodatazione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell'articolo 297 comma 3 c.p.p. opera automaticamente solo quando le ordinanze cautelari sono emesse nello stesso procedimento per lo stesso fatto, diversamente circostanziato o qualificato, o per fatti legati da connessione qualificata, mentre per le ordinanze emesse in procedimenti diversi per fatti non legati da connessione qualificata, la retrodatazione è ammessa solo se gli elementi costitutivi della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti al momento dell'emissione della prima, i due procedimenti sono pendenti davanti alla stessa autorità giudiziaria e la loro separazione è frutto di una scelta indebita e consapevole del pubblico ministero. La nozione di connessione qualificata, ai fini della retrodatazione, non sussiste automaticamente tra il reato associativo e i reati-fine, non potendosi ritenere che questi ultimi rientrino nel generico programma associativo o siano consumati per "eseguire" il reato associativo. Inoltre, la mera esistenza della notizia del fatto-reato o il fatto che la seconda ordinanza si fondi su elementi probatori già presenti nella prima non sono di per sé sufficienti a giustificare la retrodatazione, essendo necessario che il quadro legittimante l'adozione della misura cautelare sussista sin dal momento di emissione del primo provvedimento, in quanto gli elementi probatori possono non manifestare sin dall'inizio il loro significato in modo immediato ed evidente.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SERRAO Eugenia - Presidente

Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere

Dott. MARI Attilio - Consigliere

Dott. RICCI Anna - rel. Consigliere

Dott. CIRESE Marina - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. Riesame di LECCE;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANNA LUISA ANGELA RICCI;
lette le conclusioni del PG Dr. TAMPIERI LUCA che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza pronunciata a norma dell'articolo 310 c.p.p., il Tribunale del Riesame di Lecce ha respinto l'appello, proposto nell'interesse di (OMISSIS), avverso l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari del T…

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