Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3032 del 28 marzo 1987

ECLI:IT:CASS:1987:3032CIV

Massima

Massima ufficiale
L'ordinanza di sospensione dell'esecuzione forzata, adottata dal giudice dell'esecuzione, ai sensi degli artt. 624, 625 c. p. c., non e` impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost., sia perche` ha natura ordinatoria, e la sua efficacia e` limitata al processo esecutivo, ed e` temporanea, sia perche` contro il provvedimento e` ammessa l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c. p. c. .  conforme: Sen 04/09/1986 5406 sez 3 Civ

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